Sono stati approvati in data 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 i provvedimenti relativi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza,
e riguardantii lavoratori, i dirigenti, e i preposti di ciascuna
impresa ed i datori di lavoro laddove ricoprano il ruolo di RSPP.
L`accordo prevede con riguardo ai lavoratori, una formazione generale di durata minima di 4 ore per tutti i settori e relativa ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di una formazione specifica
con una durata variabile minima (4 ore per attività a rischio basso, 8
ore per attività a rischio medio, o 12 ore per attività a rischio alto)
"in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell`azienda" e
che va periodicamente ripetuta in relazione all`evoluzione dei rischi.
I preposti devono aggiungere una formazione particolare in
relazione ai compiti da essi svolti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro della durata minima di 8 ore .
La formazione dei dirigenti si differenzia invece totalmente dalla formazione prevista per i lavoratori e prevede una durata minima di 16 ore.
Per tutti i soggetti è inoltre previsto l`obbligo di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
La formazione del datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 è di durata variabile in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro,
delle modalità di organizzazione del lavoro, e delle attività
lavorative svolte (16 ore per il rischio basso, 32 per rischio medio, e
48 ore per il rischio alto) e non ricomprende la formazione necessaria
per svolgere i compiti relativi all`attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e di
gestione dell`emergenza.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad un aggiornamento quinquennale
di durata variabile (6 ore per il rischio basso, 10 per il rischio
medio, 14 per il rischio alto) preferibilmente da distribuirsi nell`arco
temporale di riferimento.
Ciò vale anche per coloro che in passato hanno svolto la formazione
ai sensi del DM 16/01/1997 ed agli esonerati ai sensi dell`art. 95 D.
Lgs. 626/94: a tale fine si evidenzia che tali soggetti dovranno
provvedere all`aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione
dell`accordo (entro dunque l`11 gennaio 2014) frequentando apposite
iniziative con i contenuti previsti per la formazione del datore di
lavoro.
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