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NOVITA' INERENTI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA

in seguito alla conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011

 
Sono stati approvati in data 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 i provvedimenti relativi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza, e riguardantii lavoratori, i dirigenti, e i preposti di ciascuna impresa ed i datori di lavoro laddove ricoprano il ruolo di RSPP.

L`accordo prevede con riguardo ai lavoratori, una formazione generale di durata minima di 4 ore per tutti i settori e relativa ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di una formazione specifica con una durata variabile minima (4 ore per attività a rischio basso, 8 ore per attività a rischio medio, o 12 ore per attività a rischio alto) "in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell`azienda" e che va periodicamente ripetuta in relazione all`evoluzione dei rischi.
I preposti devono aggiungere una formazione particolare in relazione ai compiti da essi svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro  della durata minima di 8 ore .
La formazione dei dirigenti si differenzia invece totalmente dalla formazione prevista per i lavoratori e prevede una durata minima di 16 ore.
Per tutti i soggetti è inoltre previsto l`obbligo di aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.


La formazione del datore di lavoro che svolga direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 è di durata variabile in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro, e delle attività lavorative svolte (16 ore per il rischio basso, 32 per rischio medio, e  48 ore per il rischio alto) e non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all`attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di primo soccorso e  di gestione dell`emergenza.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto ad un aggiornamento quinquennale di durata variabile (6 ore per il rischio basso, 10 per il rischio medio, 14 per il rischio alto) preferibilmente da distribuirsi nell`arco temporale di riferimento.
Ciò vale  anche per coloro che in passato hanno svolto la formazione ai sensi del DM 16/01/1997 ed agli esonerati ai sensi dell`art. 95 D. Lgs. 626/94: a tale fine si evidenzia che tali soggetti dovranno provvedere all`aggiornamento entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell`accordo (entro dunque l`11 gennaio 2014) frequentando apposite iniziative con i contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro.
 
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